Art. 3.
(Titolo professionale).

      1. A coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 11, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di fisico ai sensi della presente legge, spettano i seguenti titoli professionali:

          a) agli iscritti alla sezione A dell'Albo:

              1) fisico industriale, dei materiali e dell'informazione;

              2) fisico della Terra, dell'ambiente e del territorio;

              3) fisico medico;

          b) agli iscritti alla sezione B dell'Albo: fisico junior.